Sentenza 35/1958 (ECLI:IT:COST:1958:35)
Massima numero 602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
22/04/1958; Decisione del
22/04/1958
Deposito del 02/05/1958; Pubblicazione in G. U. 07/06/1958
Massime associate alla pronuncia:
601
Titolo
SENT. 35/58 B. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - NORME MATERIALI E NORME STRUMENTALI - LIMITI. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LAVORI PUBBLICI - ART. 8 LEGGE REG. 4 LUGLIO 1957: ISTITUZIONE DI UN COLLEGIO ARBITRALE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE TRA AMMINISTRAZIONE E APPALTATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 35/58 B. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - NORME MATERIALI E NORME STRUMENTALI - LIMITI. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LAVORI PUBBLICI - ART. 8 LEGGE REG. 4 LUGLIO 1957: ISTITUZIONE DI UN COLLEGIO ARBITRALE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE TRA AMMINISTRAZIONE E APPALTATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La potesta' di emanare norme materiali per disciplinare determinati rapporti giuridici, come quelli relativi al compimento di opere pubbliche, non comprende il potere di regolare preventivamente, mediante norme strumentali, le forme e modi del giudizio sulle controversie concernenti quei rapporti, cosi' da sottrarre il giudizio stesso alla giurisdizione competente, per deferirlo invece, e in via obbligatoria, a soggetti od organi diversi. Esula quindi dai limiti della competenza regionale, segnati dagli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto, ed e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge regionale approvata il 4 luglio 1957 che, in tema di esecuzione e di pagamento di opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali, deferisce al giudizio di un collegio arbitrale tutte le vertenze tra Amministrazione e appaltatore, che non siano potute definire in via amministrativa.
La potesta' di emanare norme materiali per disciplinare determinati rapporti giuridici, come quelli relativi al compimento di opere pubbliche, non comprende il potere di regolare preventivamente, mediante norme strumentali, le forme e modi del giudizio sulle controversie concernenti quei rapporti, cosi' da sottrarre il giudizio stesso alla giurisdizione competente, per deferirlo invece, e in via obbligatoria, a soggetti od organi diversi. Esula quindi dai limiti della competenza regionale, segnati dagli artt. 14, 17 e 36 dello Statuto, ed e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge regionale approvata il 4 luglio 1957 che, in tema di esecuzione e di pagamento di opere pubbliche di competenza della Regione e degli enti locali, deferisce al giudizio di un collegio arbitrale tutte le vertenze tra Amministrazione e appaltatore, che non siano potute definire in via amministrativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte