Sentenza 36/1958 (ECLI:IT:COST:1958:36)
Massima numero 603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  04/06/1958;  Decisione del  04/06/1958
Deposito del 19/06/1958; Pubblicazione in G. U. 21/06/1958
Massime associate alla pronuncia:  604


Titolo
SENT. 36/58 A. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI RICONOSCIUTI DA NORME COSTITUZIONALI - ESERCIZIO DI ESSI - DISCIPLINA (DIRETTAMENTE AD OPERA DEL LEGISLATORE ORDINARIO O CON CONFERIMENTO DI POTERI ALL'AUTORITA') - AMMISSIBILITA' - LIMITI.

Testo
Il riconoscimento di un diritto da parte di una norma costituzionale non significa esclusione dell'ammissibilita' di qualsiasi disciplina dell'esercizio di esso da parte del legislatore ordinario, in quanto ogni diritto nasce limitato, dovendosi armonizzare nel sistema della civile convivenza con i diritti altrui e con le esigenze generali riconosciute. La potesta' normativa di specificazione dei limiti e delle condizioni di esercizio di un tale diritto, ha pero' come confine insuperabile la necessita' che esso non ne rimanga snaturato attraverso una riduzione o una compressione del proprio ambito. In mancanza poi di limitazioni contenute nelle stesse norme costituzionali, normalmente non e' escluso che siano attribuiti all'Autorita' poteri aventi contenuto limitativo, purche' vincolati ad interessi generali - non incompatibili con il diritto garantito, ma attinenti alla medesima sfera o quanto meno a sfere pertinenti - e puntualizzati cosi' da non lasciare un margine eccessivamente ampio alla discrezionalita'. Cfr.: sent. n. 1 del 5 giugno 1956.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte