Sentenza 36/1958 (ECLI:IT:COST:1958:36)
Massima numero 604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  04/06/1958;  Decisione del  04/06/1958
Deposito del 19/06/1958; Pubblicazione in G. U. 21/06/1958
Massime associate alla pronuncia:  603


Titolo
SENT. 36/58 B. LIBERTA' DI ISTITUIRE SCUOLE - LIMITI E CONTROLLI NELL'INTERESSE GENERALE - LEGGE 19 GENNAIO 1942 N. 86 ARTT. 3 E 4 PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA: MERA DISCREZIONALITA' DELLA P.A. AD AUTORIZZARE L'APERTURA DI ISTITUTI PRIVATI DI ISTRUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La liberta' della scuola si estrinseca nel diritto di enti e privati di istituire e gestire istituti di istruzione (art. 33, terzo comma della Costituzione). L'esercizio di questo diritto, suscettibile di limiti (esigenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi e controlli preventivi e successivi), non puo' essere pero' condizionato ad un provvedimento autorizzativo di discrezionalita' pressoche' illimitata nell'anno, che snaturi il diritto stesso. Pertanto devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, che subordina all'autorizzazione discrezionale della P.A. l'apertura di istituti privati di istruzione, ed i primi tre commi dell'art. 4 della stessa legge, che sanciscono il divieto di apertura di istituti non autorizzati, e misure amministrative e penali per i casi di attivazione di istituti non autorizzati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33  co. 3

Altri parametri e norme interposte