Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) - Adozione di misure antielusive della normativa ambientale - Possibile cumulabilità dei progetti, al fine di verificare la assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., dell'art. 30 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che introduce l'art. 2-bis nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015, indicando i casi in cui diversi progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) vanno considerati in modo cumulativo per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). La norma regionale impugnata, introdotta al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente e di impedire la frammentazione artificiosa dei progetti, è in linea con quella statale in materia, in particolare con il d.m. n. 52 del 2015, il quale stabilisce, fra l'altro, che l'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi. (Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019).