Sentenza 38/1958 (ECLI:IT:COST:1958:38)
Massima numero 608
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  12/06/1958;  Decisione del  12/06/1958
Deposito del 19/06/1958; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  607


Titolo
SENT. 38/58 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA LO STATO E LA PROVINCIA DI BOLZANO - NOMINA DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA ELETTRICA DELLE CITTA' DI BOLZANO E MERANO - CONTROLLO SOSTITUTIVO DEGLI ATTI DELL'AZIENDA - COMPETENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE E NON DELLO STATO.

Testo
La nomina di un commissario straordinario all'azienda elettrica consorziale di Bolzano e di Merano deliberata dalla Giunta provinciale di Bolzano il 10 settembre 1957, costituisce esercizio di un controllo sostitutivo che non eccede il controllo sugli atti dell'azienda, perche' rientra tra i poteri di vigilanza e di tutela sugli enti locali, che spettano alla Giunta a norma dell'art. 48, n. 5 dello Statuto Trentino-Alto Adige. Pertanto con la detta nomina la Giunta provinciale ha posto in essere un atto di competenza propria e non dello Stato. (Specie in cui la Commissione amministratrice dell'azienda si era dimessa e l'assemblea consorziale, pur avendo preso atto delle dimissioni, non aveva proceduto alla sostituzione dei membri dimissionari entro il termine prescritto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 48

Altri parametri e norme interposte