Ordinanza 39/1958 (ECLI:IT:COST:1958:39)
Massima numero 609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
12/06/1958; Decisione del
12/06/1958
Deposito del 19/06/1958; Pubblicazione in G. U. 21/06/1958
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 39/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - DENUNZIA DI INCOSTITUZIONALITA' DI UN INTERO TESTO DI LEGGE - FATTISPECIE - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 39/58. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - DENUNZIA DI INCOSTITUZIONALITA' DI UN INTERO TESTO DI LEGGE - FATTISPECIE - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
La generica denunzia, nell'ordinanza di rinvio alla Corte, del contrasto fra un precetto costituzionale e un intero testo di legge, le cui disposizioni non si possano ricondurre ad un unico principio, crea da un lato incertezza sull'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale e, pone in evidenza, dall'altro, l'omissione completa del giudizio di rilevanza da parte del giudice a quo. Gli atti vanno restituiti percio' a quel giudice, che, valutato il rapporto di rilevanza, dovra' precisare quali disposizioni del testo di legge ritiene specificamente in contrasto col precetto costituzionale. (Specie in cui era stata denunziata di incostituzionalita' l'intera legge 16 giugno 1939, n. 831 riguardante la disciplina delle centrali del latte, perche' avendo come presupposto il cessato ordinamento corporativo, sarebbe in contrasto col principio della libera iniziativa economica, enunciato dall'art. 41, primo comma, della Costituzione).
La generica denunzia, nell'ordinanza di rinvio alla Corte, del contrasto fra un precetto costituzionale e un intero testo di legge, le cui disposizioni non si possano ricondurre ad un unico principio, crea da un lato incertezza sull'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale e, pone in evidenza, dall'altro, l'omissione completa del giudizio di rilevanza da parte del giudice a quo. Gli atti vanno restituiti percio' a quel giudice, che, valutato il rapporto di rilevanza, dovra' precisare quali disposizioni del testo di legge ritiene specificamente in contrasto col precetto costituzionale. (Specie in cui era stata denunziata di incostituzionalita' l'intera legge 16 giugno 1939, n. 831 riguardante la disciplina delle centrali del latte, perche' avendo come presupposto il cessato ordinamento corporativo, sarebbe in contrasto col principio della libera iniziativa economica, enunciato dall'art. 41, primo comma, della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte