Sentenza 42/1958 (ECLI:IT:COST:1958:42)
Massima numero 616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
25/06/1958; Decisione del
25/06/1958
Deposito del 27/06/1958; Pubblicazione in G. U. 05/07/1958
Titolo
SENT. 42/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - ESTENSIONE AD ALTRE DISPOSIZIONI - ESCLUSIONE. CORTE COSTITUZIONALE - POTERI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE - CONDIZIONI.
SENT. 42/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - ESTENSIONE AD ALTRE DISPOSIZIONI - ESCLUSIONE. CORTE COSTITUZIONALE - POTERI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE - CONDIZIONI.
Testo
In sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale la Corte deve attenersi alla questione di legittimita' costituzionale, nei termini in cui e' stata formulata dal giudice che ha rimesso gli atti, prendendo in esame le sole disposizioni delle quali e' stata assunta l'illegittimita', ed e' inibita ogni estensione del giudizio, sia alla Corte che alle parti in causa. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale di disposizioni legislative diverse da quelle deferite alla Corte e' possibile nel solo caso che, nei limiti dell'impugnazione, la loro illegittimita' derivi, come conseguenza, dalla decisione adottata, sicche' a tale ulteriore pronuncia non puo' procedersi se non nel caso di accoglimento dell'istanza proposta e per effetto, appunto, della dichiarazione di incostituzionalita' delle norme denunciate. Cfr.: sulla prima parte della massima, sent. n. 103 del 25 giugno 1957; sulla seconda parte, sent. n. 43 dell'1 marzo 1957.
In sede di giudizio incidentale di legittimita' costituzionale la Corte deve attenersi alla questione di legittimita' costituzionale, nei termini in cui e' stata formulata dal giudice che ha rimesso gli atti, prendendo in esame le sole disposizioni delle quali e' stata assunta l'illegittimita', ed e' inibita ogni estensione del giudizio, sia alla Corte che alle parti in causa. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale di disposizioni legislative diverse da quelle deferite alla Corte e' possibile nel solo caso che, nei limiti dell'impugnazione, la loro illegittimita' derivi, come conseguenza, dalla decisione adottata, sicche' a tale ulteriore pronuncia non puo' procedersi se non nel caso di accoglimento dell'istanza proposta e per effetto, appunto, della dichiarazione di incostituzionalita' delle norme denunciate. Cfr.: sulla prima parte della massima, sent. n. 103 del 25 giugno 1957; sulla seconda parte, sent. n. 43 dell'1 marzo 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23