Sentenza 42/1958 (ECLI:IT:COST:1958:42)
Massima numero 617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
25/06/1958; Decisione del
25/06/1958
Deposito del 27/06/1958; Pubblicazione in G. U. 05/07/1958
Titolo
SENT. 42/58 B. MARCHIO - BREVETTO - REGISTRAZIONE - DURATA - TERMINE DECENNALE - RINVIO DI APPLICAZIONE - TERMINE DIVERSO IN SEDE DI EMANAZIONE DELLA LEGGE DELEGATA - AMMISSIBILITA' - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ESCLUSIONE.
SENT. 42/58 B. MARCHIO - BREVETTO - REGISTRAZIONE - DURATA - TERMINE DECENNALE - RINVIO DI APPLICAZIONE - TERMINE DIVERSO IN SEDE DI EMANAZIONE DELLA LEGGE DELEGATA - AMMISSIBILITA' - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ESCLUSIONE.
Testo
La delega attuata con R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, rinvio' l'applicazione del principio del termine decennale di durata dei brevetti per marchi di impresa stabilito dall'art. 95 comma secondo R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, per cui in sede di attuazione della delega non era possibile stabilire detto termine; si poteva o accogliere un diverso principio fissando un altro termine di durata o mantenere espressamente o tacitamente il principio della durata indefinita della registrazione con il concorso dell'uso sancito dalla legge 30 agosto 1968, n. 4577. Pertanto, non puo' ritenersi viziato da eccesso di delega l'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, che fissa in venti anni il termine di durata della registrazione dei marchi, dovendo il Governo emanare, quale prima legge di attuazione della delega, un testo organico e necessariamente completo sui brevetti industriali, che, di conseguenza, non poteva non occuparsi anche di tale punto. Cfr.: sent. n. 37 del 24 gennaio 1957.
La delega attuata con R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, rinvio' l'applicazione del principio del termine decennale di durata dei brevetti per marchi di impresa stabilito dall'art. 95 comma secondo R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, per cui in sede di attuazione della delega non era possibile stabilire detto termine; si poteva o accogliere un diverso principio fissando un altro termine di durata o mantenere espressamente o tacitamente il principio della durata indefinita della registrazione con il concorso dell'uso sancito dalla legge 30 agosto 1968, n. 4577. Pertanto, non puo' ritenersi viziato da eccesso di delega l'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, che fissa in venti anni il termine di durata della registrazione dei marchi, dovendo il Governo emanare, quale prima legge di attuazione della delega, un testo organico e necessariamente completo sui brevetti industriali, che, di conseguenza, non poteva non occuparsi anche di tale punto. Cfr.: sent. n. 37 del 24 gennaio 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte