Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) con potenza inferiore a 200 kW - Autorizzazione regionale unica - Necessità, laddove siano riconducibili a unico interlocutore - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, che assoggetta a un'unica autorizzazione regionale i progetti di due o più impianti eolici o fotovoltaici i quali, ove considerati cumulativamente, abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW, qualora siano riconducibili ad un solo soggetto, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale o quando univoci elementi facciano presupporre la costituzione di un'unica centrale eolica ovvero fotovoltaica. La disposizione regionale impugnata ha scopo antielusivo di cui al par. 11.6 delle linee guida del d.m. 10 settembre 2010 e all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011; a tal fine, individua alcuni indici sintomatici dell'unicità dell'operazione imprenditoriale, suggeriti dal legislatore statale, quali l'unicità dell'interlocutore che ha curato i rapporti con l'amministrazione e l'identità della società alla quale vanno imputati gli effetti giuridici della domanda, criterio non disgiunto da quello della contiguità spaziale, richiesto dalla normativa statale. Si tratta dunque di previsioni che costituiscono specifica attuazione dei principi fondamentali fissati in materia di energia e implicano il rispetto di tutti i requisiti spaziali stabiliti a tal proposito dalla normativa statale. (Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019).