Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 40964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  03/12/2019;  Decisione del  03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40963  40965  40966  40967  42856  42857  42858  42859  42860  42861  42862  42863  42864  42865  42866


Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) con potenza inferiore a 200 kW - Autorizzazione regionale unica - Necessità, laddove siano riconducibili a unico interlocutore - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, che assoggetta a un'unica autorizzazione regionale i progetti di due o più impianti eolici o fotovoltaici i quali, ove considerati cumulativamente, abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW, qualora siano riconducibili ad un solo soggetto, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale o quando univoci elementi facciano presupporre la costituzione di un'unica centrale eolica ovvero fotovoltaica. La disposizione regionale impugnata ha scopo antielusivo di cui al par. 11.6 delle linee guida del d.m. 10 settembre 2010 e all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011; a tal fine, individua alcuni indici sintomatici dell'unicità dell'operazione imprenditoriale, suggeriti dal legislatore statale, quali l'unicità dell'interlocutore che ha curato i rapporti con l'amministrazione e l'identità della società alla quale vanno imputati gli effetti giuridici della domanda, criterio non disgiunto da quello della contiguità spaziale, richiesto dalla normativa statale. Si tratta dunque di previsioni che costituiscono specifica attuazione dei principi fondamentali fissati in materia di energia e implicano il rispetto di tutti i requisiti spaziali stabiliti a tal proposito dalla normativa statale. (Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  22/11/2018  n. 38  art. 32  co. 

legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte