Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione di parametri costituzionali - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge n. 86 del 2024, che disciplina in via generale l’attuazione dell’autonomia differenziata. Quanto al primo parametro evocato, il ricorso si limita a menzionare il principio di ragionevolezza, senza argomentare. Il secondo parametro è sostanzialmente assente nella delibera della Giunta, che richiama l’art. 117 Cost. in modo generico, senza precisare il comma evocato e senza argomentare. Quanto al terzo, la motivazione e assente. (Precedenti: S. 133/24 - mass. 46294; S. 126/2024 - mass. 46291; S. 95/2024 - mass. 46134; S. 223/2013 - mass. 45923; S. 163/2023 - mass. 45691; S. 134/2023 - mass. 45668; S. 124/2023 - mass. 45637; S. 75/2023 - mass. 45474).