Sentenza 42/1958 (ECLI:IT:COST:1958:42)
Massima numero 618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
25/06/1958; Decisione del
25/06/1958
Deposito del 27/06/1958; Pubblicazione in G. U. 05/07/1958
Titolo
SENT. 42/58 C. DECRETO DELEGATO - ATTRIBUZIONE AL GOVERNO DI POTERI DI COORDINAMENTO, INTEGRAZIONE, MODIFICAZIONE E SOPPRESSIONE DI NORME PREESISTENTI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE DELEGATO - ECCESSO DI DELEGA - FATTISPECIE - INSUSSISTENZA.
SENT. 42/58 C. DECRETO DELEGATO - ATTRIBUZIONE AL GOVERNO DI POTERI DI COORDINAMENTO, INTEGRAZIONE, MODIFICAZIONE E SOPPRESSIONE DI NORME PREESISTENTI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE DELEGATO - ECCESSO DI DELEGA - FATTISPECIE - INSUSSISTENZA.
Testo
Rientra nel potere di delega del legislatore ordinario conferire al Governo i piu' ampi poteri di coordinamento, integrazione, modificazione e soppressione, anche per armonizzare le emanate disposizioni con le convenzioni internazionali esecutive nel territorio dello Stato e con le altre leggi dello Stato. Ed ove al legislatore delegato si presentino diverse soluzioni entro i limiti stabiliti dalla legge delegante, l'accogliere l'una o altra costituisce esercizio di discrezionalita' politica sottratta al controllo di legittimita' costituzionale. (Nella specie, la legge delegante 24 febbraio 1939, n. 317, aveva disposto che fosse differita l'attuazione del termine decennale previsto dall'art. 95, secondo comma, del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, per la durata degli effetti della registrazione dei marchi di fabbrica; ed il Governo, con R.D. 21 giugno 1942, n. 929, aveva fissato in venti anni il termine suddetto).
Rientra nel potere di delega del legislatore ordinario conferire al Governo i piu' ampi poteri di coordinamento, integrazione, modificazione e soppressione, anche per armonizzare le emanate disposizioni con le convenzioni internazionali esecutive nel territorio dello Stato e con le altre leggi dello Stato. Ed ove al legislatore delegato si presentino diverse soluzioni entro i limiti stabiliti dalla legge delegante, l'accogliere l'una o altra costituisce esercizio di discrezionalita' politica sottratta al controllo di legittimita' costituzionale. (Nella specie, la legge delegante 24 febbraio 1939, n. 317, aveva disposto che fosse differita l'attuazione del termine decennale previsto dall'art. 95, secondo comma, del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, per la durata degli effetti della registrazione dei marchi di fabbrica; ed il Governo, con R.D. 21 giugno 1942, n. 929, aveva fissato in venti anni il termine suddetto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte