Sentenza 43/1958 (ECLI:IT:COST:1958:43)
Massima numero 619
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
25/06/1958; Decisione del
25/06/1958
Deposito del 27/06/1958; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 43/58. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - DETERMINAZIONE, MODIFICA E COORDINAMENTO DELLE TARIFFE DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE D'INTERESSE REGIONALE - COMPETENZA DELLA REGIONE A DETERMINARE E MODIFICARE LE TARIFFE - COMPETENZA DELLO STATO A PROCEDERE AL COORDINAMENTO.
SENT. 43/58. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - DETERMINAZIONE, MODIFICA E COORDINAMENTO DELLE TARIFFE DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE D'INTERESSE REGIONALE - COMPETENZA DELLA REGIONE A DETERMINARE E MODIFICARE LE TARIFFE - COMPETENZA DELLO STATO A PROCEDERE AL COORDINAMENTO.
Testo
In materia di trasporti pubblici il potere degli organi regionali di determinare le tariffe, nell'ambito della Regione puo' coesistere con la potesta' riservata al Ministero dei trasporti di coordinare tutte le tariffe mediante la emanazione di direttive generali. Le attribuzioni spettanti allo Stato, in materia di trasporti in concessione, sono state trasferite alla Regione siciliana con il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1117. Tra queste attribuzioni e' compresa tanto la potesta' di fissare le tariffe all'atto della concessione, quanto quella di modificarle nel corso dell'esercizio. Al Ministero dei trasporti, in base all'articolo unico del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539, e' rimasto attribuito il solo potere di coordinamento delle tariffe dei servizi pubblici locali. Sono pertanto illegittimi i provvedimenti del Ministero dei trasporti nn. 7679 e 7922 del 10 luglio 1957, nn. 9359 e 9539 del 20 agosto 1957, n. 9985 del 6 settembre 1957 e n. 10554 del 23 settembre 1957 coi quali sono stati determinati aumenti di tariffe dei trasporti in concessione nella Regione siciliana.
In materia di trasporti pubblici il potere degli organi regionali di determinare le tariffe, nell'ambito della Regione puo' coesistere con la potesta' riservata al Ministero dei trasporti di coordinare tutte le tariffe mediante la emanazione di direttive generali. Le attribuzioni spettanti allo Stato, in materia di trasporti in concessione, sono state trasferite alla Regione siciliana con il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1117. Tra queste attribuzioni e' compresa tanto la potesta' di fissare le tariffe all'atto della concessione, quanto quella di modificarle nel corso dell'esercizio. Al Ministero dei trasporti, in base all'articolo unico del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539, e' rimasto attribuito il solo potere di coordinamento delle tariffe dei servizi pubblici locali. Sono pertanto illegittimi i provvedimenti del Ministero dei trasporti nn. 7679 e 7922 del 10 luglio 1957, nn. 9359 e 9539 del 20 agosto 1957, n. 9985 del 6 settembre 1957 e n. 10554 del 23 settembre 1957 coi quali sono stati determinati aumenti di tariffe dei trasporti in concessione nella Regione siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte