Sentenza 44/1958 (ECLI:IT:COST:1958:44)
Massima numero 622
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PERASSI  - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del  26/06/1958;  Decisione del  26/06/1958
Deposito del 02/07/1958; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  620  621


Titolo
SENT. 44/58 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - REGIONE SICILIA - ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO REGIONALI - NOMINA DI AMMINISTRATORI E DI SINDACI: COMPETENZA DELLA REGIONE - SOSTITUZIONE DI LIQUIDATORI - COMPETENZA DELLO STATO - FATTISPECIE.

Testo
La competenza della Regione siciliana, prevista dall'articolo 2 lett. e delle "Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e di risparmio", per la nomina degli amministratori e dei sindaci degli istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale, nei casi in cui essa e' dalle vigenti disposizioni demandata agli organi di vigilanza bancaria, non si estende alla nomina e alla sostituzione dei liquidatori delle dette aziende. Tale situazione, quando le aziende sono state poste in liquidazione secondo le norme ordinarie, e' di competenza dello Stato, per effetto del rinvio che l'art. 9, secondo comma, delle citate "Norme di attuazione" fa all'art. 86 bis del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375. Pertanto col decreto del Ministro del Tesoro 28 maggio 1957, col quale si e' provveduto alla sostituzione del liquidatore della Cassa rurale artigiana "La Previdenza", con sede nel comune di Valguarnera (Enna) e in stato di liquidazione ordinaria, non e' stata invasa la competenza amministrativa della Regione siciliana.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 9  co. 2

Altri parametri e norme interposte