Sentenza 45/1958 (ECLI:IT:COST:1958:45)
Massima numero 624
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  26/06/1958;  Decisione del  26/06/1958
Deposito del 02/07/1958; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  623  625  626


Titolo
SENT. 45/58 B. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE - POTERE RELATIVO - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE - LIMITI - CATASTO - FUNZIONI - PASSAGGIO ALLA REGIONE DEGLI UFFICI TECNICI DEL CATASTO - ESCLUSIONE.

Testo
A seguito del disposto dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507, che autorizza la Regione siciliana a riscuotere direttamente le entrate di sua spettanza, ossia il gettito di tutti i tributi erariali e le altre entrate (con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto), i poteri amministrativi ad esse inerenti devono ritenersi passati nella organizzazione della Regione. In tale passaggio non possono pero' ricomprendersi gli uffici tecnici del catasto, che non sono uffici che procedono all'accertamento e alla imposizione dei tributi e, tanto meno, alla loro riscossione. Cfr.: sent. n. 14 del 18 gennaio 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte