Sentenza 45/1958 (ECLI:IT:COST:1958:45)
Massima numero 625
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
26/06/1958; Decisione del
26/06/1958
Deposito del 02/07/1958; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 45/58 C. CATASTO - UFFICI TECNICI DEL CATASTO - FUNZIONE E SCOPI.
SENT. 45/58 C. CATASTO - UFFICI TECNICI DEL CATASTO - FUNZIONE E SCOPI.
Testo
Gli uffici del catasto non sono uffici che procedono all'accertamento e alla imposizione dei tributi e tanto meno alla loro riscossione. Essi hanno la funzione di provvedere alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima per accertare le proprieta' immobiliari tenendone in evidenza le mutazioni e per perequare l'imposta fondiaria. Il reddito economico, elemento basilare per procedere alla stima dei fondi, non e' ancora il reddito imponibile, pur servendo di base per la determinazione del medesimo. Cfr.: sent. n. 14 del 18 gennaio 1957.
Gli uffici del catasto non sono uffici che procedono all'accertamento e alla imposizione dei tributi e tanto meno alla loro riscossione. Essi hanno la funzione di provvedere alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima per accertare le proprieta' immobiliari tenendone in evidenza le mutazioni e per perequare l'imposta fondiaria. Il reddito economico, elemento basilare per procedere alla stima dei fondi, non e' ancora il reddito imponibile, pur servendo di base per la determinazione del medesimo. Cfr.: sent. n. 14 del 18 gennaio 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte