Sentenza 45/1958 (ECLI:IT:COST:1958:45)
Massima numero 625
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  26/06/1958;  Decisione del  26/06/1958
Deposito del 02/07/1958; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  623  624  626


Titolo
SENT. 45/58 C. CATASTO - UFFICI TECNICI DEL CATASTO - FUNZIONE E SCOPI.

Testo
Gli uffici del catasto non sono uffici che procedono all'accertamento e alla imposizione dei tributi e tanto meno alla loro riscossione. Essi hanno la funzione di provvedere alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima per accertare le proprieta' immobiliari tenendone in evidenza le mutazioni e per perequare l'imposta fondiaria. Il reddito economico, elemento basilare per procedere alla stima dei fondi, non e' ancora il reddito imponibile, pur servendo di base per la determinazione del medesimo. Cfr.: sent. n. 14 del 18 gennaio 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte