Sentenza 46/1958 (ECLI:IT:COST:1958:46)
Massima numero 627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
27/06/1958; Decisione del
27/06/1958
Deposito del 02/07/1958; Pubblicazione in G. U. 05/07/1958
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 46/58. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ABBANDONO INDIVIDUALE DI UN PUBBLICO UFFICIO, SERVIZIO O LAVORO - ART. 333 COD. PEN. - PROSPETTATO CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - CONFIGURABILITA' DI QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 46/58. SCIOPERO E SERRATA - DIRITTO DI SCIOPERO - ABBANDONO INDIVIDUALE DI UN PUBBLICO UFFICIO, SERVIZIO O LAVORO - ART. 333 COD. PEN. - PROSPETTATO CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - CONFIGURABILITA' DI QUESTIONE DI MERA INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 333 Cod. pen., che prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuita' e la regolarita', sollevata in riferimento all'art. 40 della Costituzione, secondo il quale "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Non si tratta di questione di legittimita' costituzionale del citato art. 333, bensi' di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non puo' trovare applicazione allorche' l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 333 Cod. pen., che prevede genericamente l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro al fine di turbarne la continuita' e la regolarita', sollevata in riferimento all'art. 40 della Costituzione, secondo il quale "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Non si tratta di questione di legittimita' costituzionale del citato art. 333, bensi' di questione di pura interpretazione di tale norma, nel senso che essa non puo' trovare applicazione allorche' l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisca semplice partecipazione ad uno sciopero, se e in quanto questo possa essere considerato legittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte