Energia - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) - Vincoli di distanze minime per la collocazione degli impianti con potenza nominale fino a 200 kW - Ingiustificato aggravio procedimentale - Violazione dei principi fondamentali, anche di derivazione europea, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha introdotto le lett. a.3) e b.3) del comma 1 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012. La norma impugnata dal Governo introduce ingiustificati aggravi per la realizzazione ed esercizio degli impianti eolici e fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, stabilendo in via generale - ed escludendo così un'istruttoria e una valutazione in concreto dei luoghi da operare in sede procedimentale - vincoli di distanze minime per la loro collocazione, non previste dalla disciplina statale e valevoli sull'intero territorio regionale. Il contrasto con il principio fondamentale, di derivazione europea, di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili si fa ancora più radicale per il fatto che, in base al nuovo art. 6 indicato, il mancato rispetto delle condizioni in esso previste comporta l'inapplicabilità del regime dell'autorizzazione unica regionale, con la conseguenza di giungere fino al punto di impedire del tutto la costruzione e l'esercizio degli impianti. (Precedenti citati: sentenze 86 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011).
La disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia della tutela dell'ambiente, anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs. n. 387 del 2003 e, in specie, dall'art. 12. Pertanto, il legislatore statale ha introdotto princìpi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, che si desumono dalle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, e il cui rispetto si impone al legislatore regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 14 del 2018 e n. 99 del 2012).
Le Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, quali atti di normazione secondaria che, in settori squisitamente tecnici, completano la normativa primaria, rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale. Alle Regioni è consentito soltanto di individuare, caso per caso, aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti, all'esito di un procedimento amministrativo nel cui ambito deve avvenire la valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela. (Precedenti citati: sentenze n. 69 del 2018 e n. 308 del 2011).