Sentenza 47/1958 (ECLI:IT:COST:1958:47)
Massima numero 628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
27/06/1958; Decisione del
27/06/1958
Deposito del 02/07/1958; Pubblicazione in G. U. 05/07/1958
Massime associate alla pronuncia:
629
Titolo
SENT. 47/58 A. SCIOPERO E SERRATA - COAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITA' MEDIANTE SERRATA - SERRATA DI ESERCENTI DI PICCOLE INDUSTRIE O COMMERCI - ARTT. 504 E 506 COD. PEN. - CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 47/58 A. SCIOPERO E SERRATA - COAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITA' MEDIANTE SERRATA - SERRATA DI ESERCENTI DI PICCOLE INDUSTRIE O COMMERCI - ARTT. 504 E 506 COD. PEN. - CONTRASTO CON L'ART. 40 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 40 Cost. riguarda soltanto il "diritto di sciopero", non anche quello di "serrata". E se anche da detta norma si volesse argomentare sulla liceita' della serrata fatta al fine di risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata per quanto riguarda l'art. 506 Cod. pen., nella parte in cui, richiamando il precedente art. 504, prevede la serrata fatta da esercenti di piccole aziende commerciali "allo scopo di costringere l'autorita' a dare un provvedimento", non venendo in questione in tale ipotesi alcun rapporto di lavoro. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.
La disposizione dell'art. 40 Cost. riguarda soltanto il "diritto di sciopero", non anche quello di "serrata". E se anche da detta norma si volesse argomentare sulla liceita' della serrata fatta al fine di risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata per quanto riguarda l'art. 506 Cod. pen., nella parte in cui, richiamando il precedente art. 504, prevede la serrata fatta da esercenti di piccole aziende commerciali "allo scopo di costringere l'autorita' a dare un provvedimento", non venendo in questione in tale ipotesi alcun rapporto di lavoro. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte