Sentenza 49/1958 (ECLI:IT:COST:1958:49)
Massima numero 632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  08/07/1958;  Decisione del  08/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Massime associate alla pronuncia:  631  633  634  635  636  637


Titolo
SENT. 49/58 B. REGIONE SARDA - PESCA - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - LIMITI.

Testo
L'esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque appartenenti al demanio statale, e in particolare in quelle lagunari, importa limitazioni all'uso di tali acque e delle loro pertinenze. Queste limitazioni, se relative all'esercizio di diritti sorti o riconosciuti in periodo di competenza legislativa esclusiva dello Stato sia in materia di pesca, sia in materia di disciplina delle acque pubbliche, non possono costituire ostacolo alla competenza legislativa della Regione sarda in materia di pesca, qualora esse, lungi dall'essere aggravate o anche soltanto modificate, vengano di fatto a scomparire come conseguenza della disciplina data dalla Regione alla materia della pesca. (Specie in cui la Regione ha disposto, con legge approvata il 2 marzo 1956, l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, anche se di pertinenza del demanio marittimo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte