Sentenza 49/1958 (ECLI:IT:COST:1958:49)
Massima numero 633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
08/07/1958; Decisione del
08/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Titolo
SENT. 49/58 C. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA - DIRITTI SUBBIETTIVI - LIMITI ALLA COMPETENZA REGIONALE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.
SENT. 49/58 C. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA - DIRITTI SUBBIETTIVI - LIMITI ALLA COMPETENZA REGIONALE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.
Testo
L'esclusione delle materie di diritto privato dalla competenza legislativa della Regione sarda non comporta che questa non possa legiferare in ordine a diritti soggettivi, quando si muova esclusivamente per la tutela diretta degli interessi pubblici che sono propri della materia di sua competenza e non per disciplinare rapporti tra privati. (Nella specie la Regione sarda, con legge approvata dal Consiglio regionale il 2 marzo 1956, emanava norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna).
L'esclusione delle materie di diritto privato dalla competenza legislativa della Regione sarda non comporta che questa non possa legiferare in ordine a diritti soggettivi, quando si muova esclusivamente per la tutela diretta degli interessi pubblici che sono propri della materia di sua competenza e non per disciplinare rapporti tra privati. (Nella specie la Regione sarda, con legge approvata dal Consiglio regionale il 2 marzo 1956, emanava norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte