Sentenza 49/1958 (ECLI:IT:COST:1958:49)
Massima numero 634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  08/07/1958;  Decisione del  08/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Massime associate alla pronuncia:  631  632  633  635  636  637


Titolo
SENT. 49/58 D. REGIONE SARDA - PESCA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 2 MARZO 1956 - ARTT. 1 E 3 PRIMO COMMA: ESTINZIONE MEDIANTE INDENNIZZO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI DELLA REGIONE - CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 3, SECONDO COMMA: DECADENZA DAL DIRITTO ALL'INDENNITA' PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - CONTRASTO CON L'ART. 42, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE E CON I PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 3, TERZO COMMA: COMPETENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE SULLE IMPUGNAZIONI CONTRO I PROVVEDIMENTI ASSESSORIALI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - INVASIONE DELLA COMPETENZA DELLO STATO IN MATERIA PROCESSUALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge regionale sarda approvata il 2 marzo 1956, che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, contempla, negli artt. 1 e 3, un sistema espropriativo dei diritti esclusivi perpetui di pesca che rientra nella competenza legislativa della Regione ai sensi dell'art. 4 lett. d dello Statuto. Questa competenza va esercitata rispettando i principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Gli artt. 1 e 3, primo comma della detta legge, che dispongono l'estinzione dei suddetti diritti, attribuendo ai loro possessori un'indennita', sono conformi ai principi della legislazione dello Stato sulle espropriazioni per pubblica utilita'. L'art. 3, secondo comma, con lo stabilire la decadenza dal diritto alla indennita', ove la relativa domanda non sia presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, e' in contrasto col principio costituzionale che l'espropriazione della proprieta' privata puo' avvenire soltanto salvo indennizzo, e col principio particolare della legislazione statale sulla pesca, che prevede l'espropriazione dei suddetti diritti esclusivi previa corresponsione di una indennita'. Il terzo comma dello stesso art. 3, con lo stabilire la competenza del Tribunale superiore delle acque per i giudizi sulla impugnazione dei provvedimenti assessoriali di determinazione della indennita' di espropriazione, e' in contrasto col principio generale dell'ordinamento dello Stato, secondo il quale la materia processuale e' di esclusiva competenza statale e coi principi sulla competenza giudiziaria che, in materia di espropriazione dei diritti esclusivi di pesca, sono posti dall'art. 140 lett. f del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1755 (competenza in primo grado dei Tribunali delle acque pubbliche). Pertanto la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 3, primo comma, della legge regionale sarda approvata il 2 marzo 1956, e' infondata, mentre le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 3 della citata legge sono costituzionalmente illegittime.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte