Sentenza 49/1958 (ECLI:IT:COST:1958:49)
Massima numero 637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
08/07/1958; Decisione del
08/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Titolo
SENT. 49/58 G. REGIONE SARDA - PESCA - ART. 5 LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 2 MARZO 1956: CONCESSIONI TEMPORANEE DI PESCA RISERVATA A FAVORE DI ENTI, SOCIETA' E PRIVATI - INTERPRETAZIONE - NECESSITA' DEL CONSENSO DELLO STATO PER LE CONCESSIONI RELATIVE AD ACQUE E PERTINENZE DEL DEMANIO MARITTIMO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 49/58 G. REGIONE SARDA - PESCA - ART. 5 LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 2 MARZO 1956: CONCESSIONI TEMPORANEE DI PESCA RISERVATA A FAVORE DI ENTI, SOCIETA' E PRIVATI - INTERPRETAZIONE - NECESSITA' DEL CONSENSO DELLO STATO PER LE CONCESSIONI RELATIVE AD ACQUE E PERTINENZE DEL DEMANIO MARITTIMO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le lagune cosiddette "morte", che hanno importanza quasi esclusivamente per la pesca, appartengono al demanio marittimo, cioe' al demanio dello Stato, e pertanto soltanto questo puo' disporre del loro uso. Il riconoscimento della competenza legislativa della Regione sarda in materia di pesca nelle acque del demanio marittimo, in base all'art. 3 lett. i dello Statuto, non comporta che la Regione possa avere una qualche interferenza sulla disciplina dell'uso delle pertinenze di tale demanio. Le concessioni temporanee di pesca riservata, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale sarda approvata il 2 marzo 1956, in quanto si riferiscano a diritti di pesca nelle acque e nelle pertinenze del demanio marittimo, non possono essere date senza il consenso dell'amministrazione statale. Nei limiti della interpretazione suddetta il citato articolo 5 della legge regionale non e' costituzionalmente illegittimo.
Le lagune cosiddette "morte", che hanno importanza quasi esclusivamente per la pesca, appartengono al demanio marittimo, cioe' al demanio dello Stato, e pertanto soltanto questo puo' disporre del loro uso. Il riconoscimento della competenza legislativa della Regione sarda in materia di pesca nelle acque del demanio marittimo, in base all'art. 3 lett. i dello Statuto, non comporta che la Regione possa avere una qualche interferenza sulla disciplina dell'uso delle pertinenze di tale demanio. Le concessioni temporanee di pesca riservata, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale sarda approvata il 2 marzo 1956, in quanto si riferiscano a diritti di pesca nelle acque e nelle pertinenze del demanio marittimo, non possono essere date senza il consenso dell'amministrazione statale. Nei limiti della interpretazione suddetta il citato articolo 5 della legge regionale non e' costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 14
Altri parametri e norme interposte