Sentenza 50/1958 (ECLI:IT:COST:1958:50)
Massima numero 638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  08/07/1958;  Decisione del  08/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Massime associate alla pronuncia:  639  640


Titolo
SENT. 50/58 A. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA - NON COMPRENDE L'EDILIZIA POPOLARE.

Testo
La materia "dell'edilizia ed urbanistica", nella quale la Regione sarda ha competenza legislativa, a norma dell'art. 3 lett. f dello Statuto, riguarda, secondo il significato che a queste disposizioni viene attribuito anche nella legislazione statale (cfr. R.D.L. 22 novembre 1937, n. 2015 e legge 17 agosto 1952, n. 1150), la disciplina della costruzione e manutenzione degli edifici, per fini di tutela dell'incolumita', dell'igiene e della sanita' pubblica, della viabilita' e del decoro cittadino, e piu' in generale quella dell'assetto, dell'incremento e dello sviluppo edilizio dei centri abitati. Essa non comprende l'edilizia popolare, la quale va intesa come quel complesso di provvidenze che, sotto varia forma, perseguono il fine di agevolare la soddisfazione del bisogno fondamentale dell'uomo relativo all'abitazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte