Sentenza 50/1958 (ECLI:IT:COST:1958:50)
Massima numero 639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
08/07/1958; Decisione del
08/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Titolo
SENT. 50/58 B. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO REGIONALI - CARATTERI.
SENT. 50/58 B. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO REGIONALI - CARATTERI.
Testo
Gli istituti o aziende di credito contemplati dalla norma dell'art. 4 lett. b dello Statuto speciale per la Sardegna sono istituti o aziende a carattere specifico con attivita' specializzata e per le categorie di persone nel cui interesse operano e per i fini particolari che perseguono. Consegue che anche le "altre aziende di credito di carattere regionale", che la Regione, in base al citato art. 4 lett. b, ha il potere di istituire e di ordinare con legge, devono essere in egual modo caratterizzate nel senso che la loro regionalita' va ricercata, oltre che nel limite territoriale nel fine loro assegnato, che intanto puo' qualificarsi regionale in quanto il suo perseguimento sia istituzionalmente affidato alla Regione.
Gli istituti o aziende di credito contemplati dalla norma dell'art. 4 lett. b dello Statuto speciale per la Sardegna sono istituti o aziende a carattere specifico con attivita' specializzata e per le categorie di persone nel cui interesse operano e per i fini particolari che perseguono. Consegue che anche le "altre aziende di credito di carattere regionale", che la Regione, in base al citato art. 4 lett. b, ha il potere di istituire e di ordinare con legge, devono essere in egual modo caratterizzate nel senso che la loro regionalita' va ricercata, oltre che nel limite territoriale nel fine loro assegnato, che intanto puo' qualificarsi regionale in quanto il suo perseguimento sia istituzionalmente affidato alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte