Sentenza 50/1958 (ECLI:IT:COST:1958:50)
Massima numero 640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente PERASSI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
08/07/1958; Decisione del
08/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Titolo
SENT. 50/58 C. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA - EDILIZIA E URBANISTICA - AZIENDE DI CREDITO A CARATTERE REGIONALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1957 PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE INCREMENTO EDILIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 50/58 C. REGIONE SARDA - COMPETENZA LEGISLATIVA - EDILIZIA E URBANISTICA - AZIENDE DI CREDITO A CARATTERE REGIONALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1957 PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE INCREMENTO EDILIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale sarda 18 maggio 1957, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto regionale incremento edilizio", (I.R.I.E.) non ha fondamento costituzionale ne' nell'art. 3 lett. f, ne' nell'art. 4 lett. b dello Statuto: il primo riguarda la competenza legislativa della Regione in materia di "edilizia ed urbanistica", nella quale non rientra l'edilizia popolare; il secondo riguarda la competenza legislativa della stessa Regione in materia di aziende di credito a carattere regionale, delle quali non fa parte l'I.R.I.E. che, col fine di agevolare l'edilizia popolare, non persegue un fine istituzionalmente affidato alla Regione. La stessa legge, innovando sostanzialmente rispetto alla legislazione statale in materia di edilizia popolare, non puo' ritenersi giustificata dall'art. 5 lett. b dello Statuto, che, in materia di previdenza e assistenza sociale attribuisce alla Regione competenza legislativa soltanto per l'integrazione e l'attuazione della legislazione statale. Pertanto la detta legge regionale sarda 18 maggio 1957 e' costituzionalmente illegittima.
La legge regionale sarda 18 maggio 1957, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto regionale incremento edilizio", (I.R.I.E.) non ha fondamento costituzionale ne' nell'art. 3 lett. f, ne' nell'art. 4 lett. b dello Statuto: il primo riguarda la competenza legislativa della Regione in materia di "edilizia ed urbanistica", nella quale non rientra l'edilizia popolare; il secondo riguarda la competenza legislativa della stessa Regione in materia di aziende di credito a carattere regionale, delle quali non fa parte l'I.R.I.E. che, col fine di agevolare l'edilizia popolare, non persegue un fine istituzionalmente affidato alla Regione. La stessa legge, innovando sostanzialmente rispetto alla legislazione statale in materia di edilizia popolare, non puo' ritenersi giustificata dall'art. 5 lett. b dello Statuto, che, in materia di previdenza e assistenza sociale attribuisce alla Regione competenza legislativa soltanto per l'integrazione e l'attuazione della legislazione statale. Pertanto la detta legge regionale sarda 18 maggio 1957 e' costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 5
Altri parametri e norme interposte