Sentenza 53/1958 (ECLI:IT:COST:1958:53)
Massima numero 643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
09/07/1958; Decisione del
09/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Titolo
SENT. 53/58 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - APPLICAZIONI DEL PRINCIPIO - POSSIBILITA' DI DISCIPLINA DIVERSA PER SITUAZIONI DIVERSE - INAMMISSIBILITA' DI IDENTICA DISCIPLINA PER SITUAZIONI DIVERSE - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - VALUTAZIONI DI NATURA POLITICA - INSIDANCABILITA'.
SENT. 53/58 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - APPLICAZIONI DEL PRINCIPIO - POSSIBILITA' DI DISCIPLINA DIVERSA PER SITUAZIONI DIVERSE - INAMMISSIBILITA' DI IDENTICA DISCIPLINA PER SITUAZIONI DIVERSE - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - VALUTAZIONI DI NATURA POLITICA - INSIDANCABILITA'.
Testo
Il "principio di eguaglianza" enunciato nell'art. 3, primo comma della Costituzione va inteso nel senso che l'obbligo del legislatore di trattare in modo eguale i cittadini non esclude che esso possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale. Codesta interpretazione contiene implicita l'affermazione (che piu' che una ulteriore elaborazione del principio, ne costituisce un aspetto) che a situazioni diverse non puo' essere imposta un'identica disciplina legislativa. La Corte non compie valutazioni di natura politica riservate al potere discrezionale del legislatore ne' controlla l'uso di tale potere se dichiara violato il cennato principio dell'eguaglianza, quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse nella legge impugnata di incostituzionalita'.
Il "principio di eguaglianza" enunciato nell'art. 3, primo comma della Costituzione va inteso nel senso che l'obbligo del legislatore di trattare in modo eguale i cittadini non esclude che esso possa dettare norme diverse per regolare situazioni diverse, adeguando la disciplina giuridica ai differenti aspetti della vita sociale. Codesta interpretazione contiene implicita l'affermazione (che piu' che una ulteriore elaborazione del principio, ne costituisce un aspetto) che a situazioni diverse non puo' essere imposta un'identica disciplina legislativa. La Corte non compie valutazioni di natura politica riservate al potere discrezionale del legislatore ne' controlla l'uso di tale potere se dichiara violato il cennato principio dell'eguaglianza, quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse nella legge impugnata di incostituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte