Sentenza 53/1958 (ECLI:IT:COST:1958:53)
Massima numero 644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  09/07/1958;  Decisione del  09/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Massime associate alla pronuncia:  643  645  646


Titolo
SENT. 53/58 B. CONTRATTI AGRARI - CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI - LEGGE 20 DICEMBRE 1956, N. 1422 - PARIFICAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dalla dizione della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, che assoggetta a una riduzione del 30% i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della canapa "comunque determinati", si evince che la legge stessa presume l'esistenza di canoni perequati e di canoni non perequati determinati in qualsiasi misura e per qualsivoglia via. Codesta parificazione di situazioni che lo stesso legislatore assume come diverse, non puo' dirsi in armonia col principio dell'eguaglianza dei cittadini consacrato nell'art. 3 della Costituzione: dal che deriva che la legge citata deve essere dichiarata incostituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte