Sentenza 53/1958 (ECLI:IT:COST:1958:53)
Massima numero 646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
09/07/1958; Decisione del
09/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Titolo
SENT. 53/58 D. CONTRATTI AGRARI - CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 20 DICEMBRE 1956, N. 1422 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1957, N. 601.
SENT. 53/58 D. CONTRATTI AGRARI - CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 20 DICEMBRE 1956, N. 1422 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1957, N. 601.
Testo
Dalla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, relativa alla riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici corrisposti in canapa nelle provincie della Campania, consegue l'illegittimita' costituzionale della legge 9 luglio 1957, n. 601 che ha escluso il ricorso di perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e integrazioni, "quando il canone sia stato ridotto del 30% a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422".
Dalla dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, relativa alla riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici corrisposti in canapa nelle provincie della Campania, consegue l'illegittimita' costituzionale della legge 9 luglio 1957, n. 601 che ha escluso il ricorso di perequazione del canone previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e integrazioni, "quando il canone sia stato ridotto del 30% a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte