Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 40967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
03/12/2019; Decisione del
03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) con potenza nominale non superiore a 200 kW - Ulteriori condizioni all'utilizzo della procedura abilitativa semplificata (PAS) - Violazione dei principi fondamentali, anche di derivazione europea, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) con potenza nominale non superiore a 200 kW - Ulteriori condizioni all'utilizzo della procedura abilitativa semplificata (PAS) - Violazione dei principi fondamentali, anche di derivazione europea, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha introdotto la lett. b.4) del comma 1 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012. La norma regionale impugnata dal Governo prevede ulteriori condizioni - quali la disponibilità di una superficie pari almeno al triplo di quella del generatore per l'accesso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) - per la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) con potenza nominale non superiore a 200 kW, introducendo un aggravamento ingiustificato degli oneri a carico dell'operatore, anche per il divieto di altre iniziative nell'area, in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e con i par. 1.2 e 17 delle linee guida di cui al d.m. del 10 settembre 2010, normativa ispirata nel suo insieme al principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, in conformità con quello dell'Unione europea. (Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha introdotto la lett. b.4) del comma 1 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012. La norma regionale impugnata dal Governo prevede ulteriori condizioni - quali la disponibilità di una superficie pari almeno al triplo di quella del generatore per l'accesso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) - per la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) con potenza nominale non superiore a 200 kW, introducendo un aggravamento ingiustificato degli oneri a carico dell'operatore, anche per il divieto di altre iniziative nell'area, in contrasto con l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e con i par. 1.2 e 17 delle linee guida di cui al d.m. del 10 settembre 2010, normativa ispirata nel suo insieme al principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, in conformità con quello dell'Unione europea. (Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
22/11/2018
n. 38
art. 32
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte