Sentenza 54/1958 (ECLI:IT:COST:1958:54)
Massima numero 649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  09/07/1958;  Decisione del  09/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Massime associate alla pronuncia:  647  648  650


Titolo
SENT. 54/58 C. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA DI INTEGRAZIONE - PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE: CANTIERI-SCUOLA - LEGGI REGIONALI 4 FEBBRAIO 1950 N. 3, 14 FEBBRAIO 1952, N. 2: OMESSA IMPUGNAZIONE - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 24 GENNAIO 1956 ABROGATRICE E MODIFICATRICE DELLE PRECEDENTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non si puo' dichiarare la illegittimita' costituzionale di leggi regionali modificatrici e abrogatrici di leggi precedenti, non impugnate dallo Stato, che abbiano consolidato legislativamente nella Regione un particolare sistema di adattamento alle esigenze locali delle provvidenze disposte nel settore dei cantieri-scuola con la legge statale del 29 aprile 1949 n. 264. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale sarda approvata il 24 gennaio 1956 recante "abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952 n. 2 e modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950 n. 3" e concernente un ulteriore aumento della indennita' da corrispondersi ai lavoratori dei cantieri-scuola e un ulteriore onere a carico della Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 5

statuto regione Sardegna  art. 5

Altri parametri e norme interposte