Sentenza 54/1958 (ECLI:IT:COST:1958:54)
Massima numero 650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
09/07/1958; Decisione del
09/07/1958
Deposito del 14/07/1958; Pubblicazione in G. U. 19/07/1958
Titolo
SENT. 54/58 D. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DI NUOVE SPESE - OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 24 GENNAIO 1956: FINANZIAMENTO DI CANTIERI SCUOLA DELLA REGIONE - INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA DELLA NUOVA SPESA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 54/58 D. REGIONE SARDEGNA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGI REGIONALI ISTITUTIVE DI NUOVE SPESE - OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 24 GENNAIO 1956: FINANZIAMENTO DI CANTIERI SCUOLA DELLA REGIONE - INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA DELLA NUOVA SPESA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, secondo cui la legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda oltre che lo Stato anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio. La legge regionale sarda approvata il 24 gennaio 1956 recante "abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952 n. 2 e modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950 n. 3" prevede tuttavia i mezzi di copertura della nuova spesa riguardante il funzionamento dei cantieri-scuola e l'aumento dell'indennita' dei lavoratori e pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di detta legge in relazione all'art. 81 ultimo comma della Costituzione e' infondata.
La disposizione dell'art. 81 ultimo comma della Costituzione, secondo cui la legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, riguarda oltre che lo Stato anche le Regioni, non potendo queste sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio. La legge regionale sarda approvata il 24 gennaio 1956 recante "abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952 n. 2 e modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950 n. 3" prevede tuttavia i mezzi di copertura della nuova spesa riguardante il funzionamento dei cantieri-scuola e l'aumento dell'indennita' dei lavoratori e pertanto la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di detta legge in relazione all'art. 81 ultimo comma della Costituzione e' infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte