Sentenza 56/1958 (ECLI:IT:COST:1958:56)
Massima numero 652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  29/09/1958;  Decisione del  29/09/1958
Deposito del 03/10/1958; Pubblicazione in G. U. 18/10/1958
Massime associate alla pronuncia:  653  654  655  656


Titolo
SENT. 56/58 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - DIFFERENZA DI SESSO - RILEVANZA - LIMITI.

Testo
Per il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali non possono essere assunte dal legislatore quali criteri validi per l'adozione di una diversa disciplina. Ma per quanto riguarda la differenza di sesso il principio va integrato con le norme della Costituzione in cui si fa riferimento al sesso o in cui si deve ritenere che la differenza di sesso assume rilevanza: artt. 29, 37, 51, 52, 102, 106, 108. Queste disposizioni hanno una nota comune: la riserva di legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 37

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 106

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte