Sentenza 56/1958 (ECLI:IT:COST:1958:56)
Massima numero 654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
29/09/1958; Decisione del
29/09/1958
Deposito del 03/10/1958; Pubblicazione in G. U. 18/10/1958
Titolo
SENT. 56/58 C. UFFICI PUBBLICI - CARICHE ELETTIVE - ACCESSO - PARTECIPAZIONE DEL POPOLO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DIVERSA CONSIDERAZIONE DEGLI APPARTENENTI AI DUE SESSI IN RELAZIONE ALLE LORO DIFFERENTI ATTITUDINI - LEGITTIMITA' - SALVEZZA DEL PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA GIURIDICA.
SENT. 56/58 C. UFFICI PUBBLICI - CARICHE ELETTIVE - ACCESSO - PARTECIPAZIONE DEL POPOLO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DIVERSA CONSIDERAZIONE DEGLI APPARTENENTI AI DUE SESSI IN RELAZIONE ALLE LORO DIFFERENTI ATTITUDINI - LEGITTIMITA' - SALVEZZA DEL PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA GIURIDICA.
Testo
L'interpretazione sistematica delle norme della Costituzione, in cui si fa riferimento al sesso o in cui la differenza di sesso assume rilevanza (artt. 3, 29, 37, 51, 52, 102, 106, 108) induce a fare ritenere che le leggi ordinarie, che regolano l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici e in casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, possono tener conto, nell'interessi dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purche' non resti infranto il principio fondamentale dell'eguaglianza giuridica. L'accertamento di particolari attitudini che rendano piu' o meno idonei i cittadini dell'uno e dell'altro sesso a determinati uffici pubblici vale e per gli uomini e per le donne.
L'interpretazione sistematica delle norme della Costituzione, in cui si fa riferimento al sesso o in cui la differenza di sesso assume rilevanza (artt. 3, 29, 37, 51, 52, 102, 106, 108) induce a fare ritenere che le leggi ordinarie, che regolano l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici e in casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, possono tener conto, nell'interessi dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purche' non resti infranto il principio fondamentale dell'eguaglianza giuridica. L'accertamento di particolari attitudini che rendano piu' o meno idonei i cittadini dell'uno e dell'altro sesso a determinati uffici pubblici vale e per gli uomini e per le donne.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 37
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 106
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte