Sentenza 56/1958 (ECLI:IT:COST:1958:56)
Massima numero 655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  29/09/1958;  Decisione del  29/09/1958
Deposito del 03/10/1958; Pubblicazione in G. U. 18/10/1958
Massime associate alla pronuncia:  652  653  654  656


Titolo
SENT. 56/58 D. CORTE DI ASSISE - COLLEGI GIUDICANTI - LIMITAZIONE NUMERICA NELLA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE - LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1441 - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRA GLI APPARTENENTI AI DUE SESSI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La differenziazione nei riguardi degli appartenenti ai due sessi, stabilita dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, con la previsione che ai collegi delle Corti di Assise non possono partecipare piu' di tre donne, non e' in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto la limitazione numerica risponde non al concetto di una minore capacita' delle donne, ma all'esigenza di un piu' appropriato funzionamento dei collegi stessi. Pertanto e' infondata la questione sulla legittimita' costituzionale, delle norme della suddetta legge, relative alla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 1

Altri parametri e norme interposte