Sentenza 58/1958 (ECLI:IT:COST:1958:58)
Massima numero 660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del
18/11/1958; Decisione del
18/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Titolo
SENT. 58/58 C. REGIONE SARDEGNA - CREDITO E ISTITUTI DI CREDITO - ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE SARDA 7 NOVEMBRE 1956 - EFFICACIA OLTRE IL TERRITORIO DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 58/58 C. REGIONE SARDEGNA - CREDITO E ISTITUTI DI CREDITO - ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE SARDA 7 NOVEMBRE 1956 - EFFICACIA OLTRE IL TERRITORIO DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'articolo primo della legge regionale sarda 7 novembre 1956, che definisce quali enti ed aziende di credito di carattere regionale gli enti e le aziende che abbiano nel territorio della Regione "la loro sede centrale ovvero ivi svolgono la loro attivita' prevalente", e' costituzionalmente illegittima perche' non rispetta il limite che il carattere territoriale della Regione impone all'efficacia delle sue leggi (art. 4, lett. b, Statuto sardo).
La disposizione dell'articolo primo della legge regionale sarda 7 novembre 1956, che definisce quali enti ed aziende di credito di carattere regionale gli enti e le aziende che abbiano nel territorio della Regione "la loro sede centrale ovvero ivi svolgono la loro attivita' prevalente", e' costituzionalmente illegittima perche' non rispetta il limite che il carattere territoriale della Regione impone all'efficacia delle sue leggi (art. 4, lett. b, Statuto sardo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte