Sentenza 58/1958 (ECLI:IT:COST:1958:58)
Massima numero 661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore BRACCI
Udienza Pubblica del  18/11/1958;  Decisione del  18/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Massime associate alla pronuncia:  658  659  660


Titolo
SENT. 58/58 D. REGIONE SARDEGNA - CREDITO E ISTITUTI DI CREDITO - LEGGE REGIONALE SARDA 7 NOVEMBRE 1956 - VIOLAZIONE DI PRINCIPI POSTI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni della legge regionale sarda 7 novembre 1956 che attribuiscono l'istituzione, l'ordinamento, la fusione e l'incorporazione degli enti e delle aziende di credito, alla competenza della Giunta regionale , sentito il comitato tecnico consultivo (istituito con legge regionale 27 giugno 1950 n. 32); nonche' le disposizioni che attribuiscono i poteri di supremazione e di controllo all'Amministrazione regionale, sono in contrasto con le leggi dello Stato 7 marzo 1938 n. 141 e 7 aprile 1938 n. 636 e successive modificazioni (cosiddetta "legge bancaria") che, disciplinando unitariamente sul piano nazionale il mercato monetario e la funzione creditizia, pongono un limite alla competenza regionale di cui all'art. 4 lett. b dello Statuto. E' pertanto costituzionalmente illegittima la legge approvata dal Consiglio della Regione sarda il 7 novembre 1956 recante disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte