Sentenza 59/1958 (ECLI:IT:COST:1958:59)
Massima numero 662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  18/11/1958;  Decisione del  18/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Massime associate alla pronuncia:  663  664  665  666


Titolo
SENT. 59/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE: CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 650 COD. PEN. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME IN BASE ALLE QUALI E' STATO EMESSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' - FATTISPECIE - PROPONIBILITA'.

Testo
La fattispecie dell'art. 650 Cod. pen. richiede il collegamento con un provvedimento "legalmente dato"; locuzione che si riferisce alla legalita' non soltanto formale, ma anche sostanziale del provvedimento, nel senso che esso deve essere dato dall'autorita' competente e nelle forme previste, e deve altresi' trovare, in una o piu' norme dell'ordinamento giuridico il suo titolo di intrinseca legittimita'. Contestata la legittimita' costituzionale di dette norme, si contesta la legalita' del provvedimento e quindi il fondamento dell'imputazione nel giudizio principale. (Specie in cui era stata eccepita l'improponibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, 1 e 2 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, sollevata nel giudizio penale a carico di un ministro del culto pentecostale, imputato della contravvenzione di cui all'art. 650 Cod. pen., per non aver osservato il divieto, fattogli dall'autorita' di p.s., di esercitare il culto e tenere aperto l'oratorio prima di ottenere l'approvazione e l'autorizzazione governative, previste dai suddetti articoli della legge del 1929 e del decreto del 1930).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23