Sentenza 59/1958 (ECLI:IT:COST:1958:59)
Massima numero 663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
18/11/1958; Decisione del
18/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Titolo
SENT. 59/58 B. LIBERTA' DI CULTO - CULTI ACATTOLICI - LIBERTA' DI ESERCIZIO DEL CULTO: COMPRENDE L'APERTURA DI TEMPLI E ORATORI E LA NOMINA DI MINISTRI DEL CULTO - LIBERTA' DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE ACATTOLICHE - LIMITI.
SENT. 59/58 B. LIBERTA' DI CULTO - CULTI ACATTOLICI - LIBERTA' DI ESERCIZIO DEL CULTO: COMPRENDE L'APERTURA DI TEMPLI E ORATORI E LA NOMINA DI MINISTRI DEL CULTO - LIBERTA' DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE ACATTOLICHE - LIMITI.
Testo
Per i culti acattolici si deve distinguere la liberta' di esercizio del culto, come pura manifestazione di fede religiosa, dalla organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato. La prima e' riconosciuta nel modo piu' ampio dall'art, 19 della Costituzione, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni di culto, ivi indubbiamente incluse l'apertura di tempi ed oratori e la nomina dei relativi ministri. Quanto alla liberta' delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, l'art. 8 della Costituzione pone il limite che tali statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i rapporti di dette confessioni con lo Stato siano da regolarsi con leggi sulla base d'intese con le relative rappresentanze.
Per i culti acattolici si deve distinguere la liberta' di esercizio del culto, come pura manifestazione di fede religiosa, dalla organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato. La prima e' riconosciuta nel modo piu' ampio dall'art, 19 della Costituzione, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni di culto, ivi indubbiamente incluse l'apertura di tempi ed oratori e la nomina dei relativi ministri. Quanto alla liberta' delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti, l'art. 8 della Costituzione pone il limite che tali statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i rapporti di dette confessioni con lo Stato siano da regolarsi con leggi sulla base d'intese con le relative rappresentanze.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 8
Costituzione
art. 19
Altri parametri e norme interposte