Sentenza 59/1958 (ECLI:IT:COST:1958:59)
Massima numero 666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  18/11/1958;  Decisione del  18/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Massime associate alla pronuncia:  662  663  664  665


Titolo
SENT. 59/58 E. CONFESSIONI RELIGIOSE ACATTOLICHE - ATTI DEI MINISTRI DI CULTO E APERTURA DI TEMPLI E ORATORI - EFFETTI CIVILI - CONTROLLO DELLO STATO - MANCATA EMANAZIONE DELLE LEGGI PREVISTE DALL'ART. 8 DELLA COSTITUZIONE - VALIDITA' DELLE NORME VIGENTI - LIMITI - ART. 3 LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ART. 1 R.D. 28 FEBBRAIO 1930, N. 289 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ART. 2 DELLO STESSO DECRETO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' legittimo e rispondente allo spirito della Costituzione che allorquando agli atti dei ministri di culto acattolici e all'apertura di templi e oratori debbansi riconoscere effetti giuridici, tali atti ricadono sotto la ricognizione ed il controllo dello Stato, merce' i provvedimenti di approvazione e di autorizzazione. Finche' non siano state emanate le leggi previste dall'art. 8 della Costituzione, sono da ritenersi valide, e punto in contrasto con la Costituzione stessa, le norme vigenti, se ed in quanto regolatrici degli effetti civili e non lesive della liberta' di esercizio di culto. L'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, mentre da una parte lascia impregiudicata la libera esplicazione del culto (in quanto non esclude la figura del ministro del culto non approvato, ma esclude soltanto gli effetti giuridici degli atti da lui compiuti), viene a trovarsi in logica correlazione con l'art. 8 della costituzione, nella parte in cui si riferisce alla disciplina giuridica dei rapporti fra lo Stato e le confessioni acattoliche. L'art. 1 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, prescrivendo l'autorizzazione governativa per l'apertura di templi ed oratori in modo generale, involge tra gli altri anche il caso relativo all'apertura del tempio in quanto mezzo per una autonoma professione della fede religiosa, al di fuori dei rapporti con lo Stato. In relazione a questo punto l'articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo. L'art. 2 dello stesso decreto deve dichiararsi costituzionalmente illegittimo, perche' sottopone l'esercizio della facolta' di tenere cerimonie religiose e compiere altri atti di culto negli edifici aperti al culto alla condizione che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministro competente, condizione che non riguarda gli effetti civili ed e' in contrasto con la liberta' ampiamente garantita dall'art. 19 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 8

Costituzione  art. 19

Altri parametri e norme interposte