Sentenza 60/1958 (ECLI:IT:COST:1958:60)
Massima numero 667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
19/11/1958; Decisione del
19/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Titolo
SENT. 60/58 A. REGIONE SICILIA - LEGGI REGIONALI - PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE - TERMINE - STATUTO SICILIANO, ART. 29 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 60/58 A. REGIONE SICILIA - LEGGI REGIONALI - PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE - TERMINE - STATUTO SICILIANO, ART. 29 - INTERPRETAZIONE.
Testo
Il termine di trenta giorni oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione, crea non gia' un obbligo di promulgazione immediata, ma soltanto la facolta' per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza del ricorso per illegittimita' costituzionale. L'esercizio di tale facolta' non influisce, peraltro, sullo svolgimento del processo costituzionale e sulla relativa decisione. Cfr.: sent. n. 9 dell'11 marzo 1958.
Il termine di trenta giorni oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione, crea non gia' un obbligo di promulgazione immediata, ma soltanto la facolta' per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza del ricorso per illegittimita' costituzionale. L'esercizio di tale facolta' non influisce, peraltro, sullo svolgimento del processo costituzionale e sulla relativa decisione. Cfr.: sent. n. 9 dell'11 marzo 1958.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 29
Altri parametri e norme interposte