Sentenza 286/2019 (ECLI:IT:COST:2019:286)
Massima numero 42857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  03/12/2019;  Decisione del  03/12/2019
Deposito del 23/12/2019; Pubblicazione in G. U. 27/12/2019
Massime associate alla pronuncia:  40963  40964  40965  40966  40967  42856  42858  42859  42860  42861  42862  42863  42864  42865  42866


Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) di potenza inferiore a 200 kW - Autorizzazione regionale unica - Necessità, laddove siano riconducibili a unico interlocutore - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio, di origine europea, di favore per le fonti rinnovabili - Omessa indicazione dei parametri interposti - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 32 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il comma 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, che assoggetta a un'unica autorizzazione regionale i progetti di due o più impianti eolici o fotovoltaici i quali, ove considerati cumulativamente, abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW, qualora siano riconducibili ad un solo soggetto, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale o quando univoci elementi facciano presupporre la costituzione di un'unica centrale eolica ovvero fotovoltaica. Il ricorrente lamenta il mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, evocando nella loro interezza le direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, senza indicare le specifiche norme interposte violate.

Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali (ed eventualmente interposte) e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione, poiché, altrimenti, non sarebbe possibile individuare correttamente i termini della questione di costituzionalità, con la conseguenza che è pacificamente esclusa l'ammissibilità delle questioni nelle quali non siano specificate le norme interposte violate, lesive del parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., recanti un mero rinvio all'intero corpo di una direttiva o di un altro atto normativo comunitario. (Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2016, n. 63 del 2016, n. 311 del 2013, n. 199 del 2012, n. 325 del 2010 e n. 51 del 2006; ordinanza n. 201 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  22/11/2018  n. 38  art. 32  co. 

legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  27/09/2001  n. 77  art.   

direttiva CE  23/04/2009  n. 28  art.