Sentenza 60/1958 (ECLI:IT:COST:1958:60)
Massima numero 669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
19/11/1958; Decisione del
19/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Titolo
SENT. 60/58 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE DI PROROGA - POTERE AUTONOMO D'IMPUGNAZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE PROROGATA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.
SENT. 60/58 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE DI PROROGA - POTERE AUTONOMO D'IMPUGNAZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA LEGGE PROROGATA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.
Testo
L'atto legislativo, che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, e' una nuova legge non soltanto con riferimento al termine, ma anche al contenuto normativo, pure se identico al contenuto della legge precedente, sostanzialmente da esso richiamato per relationem. Consegue che dalla emanazione di ogni legge di proroga deriva un potere autonomo di impugnazione. Pertanto se una legge temporanea, pur essendo costituzionalmente illegittima, non fu, a suo tempo, impugnata per qualsiasi motivo, cio' non preclude il potere di impugnare le norme delle quali la successiva legge ha protratto nel tempo l'efficacia.
L'atto legislativo, che protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore, e' una nuova legge non soltanto con riferimento al termine, ma anche al contenuto normativo, pure se identico al contenuto della legge precedente, sostanzialmente da esso richiamato per relationem. Consegue che dalla emanazione di ogni legge di proroga deriva un potere autonomo di impugnazione. Pertanto se una legge temporanea, pur essendo costituzionalmente illegittima, non fu, a suo tempo, impugnata per qualsiasi motivo, cio' non preclude il potere di impugnare le norme delle quali la successiva legge ha protratto nel tempo l'efficacia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte