Sentenza 60/1958 (ECLI:IT:COST:1958:60)
Massima numero 672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  19/11/1958;  Decisione del  19/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Massime associate alla pronuncia:  667  668  669  670  671  673  674


Titolo
SENT. 60/58 F. REGIONE SICILIA - TRIBUTI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LIMITI - ART. 14, LETTERA E), STATUTO - INTERPRETAZIONE FINALISTICA - ESCLUSIONE.

Testo
E' inconcepibile che, nell'ambito dello Stato sovrano, siano stati concessi alla Regione Sicilia poteri tanto piu' ampi da sfuggire ad una ben definibile delimitazione, quale puo' essere data unicamente dalla precisa identificazione della materia legislativa. Pertanto, la disposizione della lettera e) dell'art. 14 dello Statuto siciliano non puo' essere interpretata in senso finalistico, nel senso cioe' che la norma consentirebbe alla Regione l'esercizio della potesta' legislativa tutte le volte che essa fosse giustificata dall'intento di raggiungere i determinati scopi previsti dalla norma stessa (incremento della produzione agricola ed industriale ecc.). Conforme: sent. n. 124 del 31 ottobre 1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte