Sentenza 60/1958 (ECLI:IT:COST:1958:60)
Massima numero 673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
19/11/1958; Decisione del
19/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Titolo
SENT. 60/58 G. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGI TRIBUTARIE STATALI E REGIONALI - CARATTERE DI SPECIFICITA'.
SENT. 60/58 G. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE E TASSE - LEGGI TRIBUTARIE STATALI E REGIONALI - CARATTERE DI SPECIFICITA'.
Testo
Nel sistema della legislazione statale le leggi tributarie hanno carattere di specificita'; devono, cioe', contenere la precisa determinazione dell'oggetto colpito dal tributo e del soggetto passivo del tributo medesimo. Lo stesso principio deve, e con maggior rigore, trovare applicazione per le esenzioni fiscali, le quali costituiscono una eccezione alla regola, che impone il dovere di corrispondere quel determinato tributo. A questo principio devono uniformarsi le leggi regionali siciliane in materia tributaria. Cfr.: 9/57 C
Nel sistema della legislazione statale le leggi tributarie hanno carattere di specificita'; devono, cioe', contenere la precisa determinazione dell'oggetto colpito dal tributo e del soggetto passivo del tributo medesimo. Lo stesso principio deve, e con maggior rigore, trovare applicazione per le esenzioni fiscali, le quali costituiscono una eccezione alla regola, che impone il dovere di corrispondere quel determinato tributo. A questo principio devono uniformarsi le leggi regionali siciliane in materia tributaria. Cfr.: 9/57 C
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte