Sentenza 60/1958 (ECLI:IT:COST:1958:60)
Massima numero 674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  19/11/1958;  Decisione del  19/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Massime associate alla pronuncia:  667  668  669  670  671  672  673


Titolo
SENT. 60/58 H. REGIONE SICILIA - IMPOSTE E TASSE - LEGGE APPROVATA IL 21 MARZO 1958: PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI ALLA LEGGE 9 APRILE 1954, N. 10 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958, recante "proroga delle agevolazioni fiscali di cui alla legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento delle attrezzature turistiche, climatiche e termali della Regione", concede agevolazione fiscali che, da una parte, non trovano riscontro in un tipo di agevolazione previsto da una legge statale, e, dall'altra, non ottemperano al principio accolto dalla legislazione statale della specificita' della esenzione quanto all'oggetto e quanto alle categorie che possono fruire delle agevolazioni tributarie. Pertanto la legge stessa e' costituzionalmente illegittima. Cfr.: 58/57 A, 60/58 E.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte