Sentenza 61/1958 (ECLI:IT:COST:1958:61)
Massima numero 675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  19/11/1958;  Decisione del  19/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Massime associate alla pronuncia:  676  677  678


Titolo
SENT. 61/58 A. REGIONE SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA - CIRCOSCRIZIONI, ORDINAMENTO E CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI - MANCANZA DI LEGGI ORGANICHE DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLE LEGGI STATALI DI CARATTERE GENERALE - INDEROGABILITA'.

Testo
L'ordinamento degli Enti locali deve avere nel vigente ordine costituzionale carattere di generalita' e di uniformita'. A tali criteri deve anche ispirarsi la potesta' legislativa esclusiva spettante alla Regione siciliana in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli Enti locali. Pertanto, qualora un istituto inerente all'ordinamento degli Enti locali non trovi una specifica disciplina nelle leggi organiche della Regione siciliana, ma risulti che le leggi stesse non abbiano con cio' inteso sopprimerlo (come avviene per le borgate o frazioni), la disciplina della materia va cercata nelle preesistenti e sopravviventi leggi statali di carattere generale, senza che la Regione possa, per casi singoli, derogarvi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 128

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 16

Altri parametri e norme interposte