Sentenza 61/1958 (ECLI:IT:COST:1958:61)
Massima numero 676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  19/11/1958;  Decisione del  19/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Massime associate alla pronuncia:  675  677  678


Titolo
SENT. 61/58 B. ENTI LOCALI - BORGATE O FRAZIONI - CONFIGURAZIONE GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO STATALE - ENTITA' MERAMENTE NATURALI O DI FATTO.

Testo
Nell'ordinamento statale, le borgate sono configurate come semplici entita' naturali o di fatto, la cui esistenza non e' condizionata da atti costitutivi o ricognitivi ma solo dalla presenza di certi elementi di fatto, ed essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in una localita' staccata dagli altri centri abitati del Comune, si' da costituire un autonomo centro, dotato di interessi particolari, e quindi di una propria individualita'. Da tale natura di entita' di mero fatto discende che le borgate o frazioni non possono essere costituite o venir meno per atto di autorita', ma naturalmente sorgono o si estinguono senza bisogno ne' possibilita' di intervento dei pubblici poteri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte