Sentenza 61/1958 (ECLI:IT:COST:1958:61)
Massima numero 677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  19/11/1958;  Decisione del  19/11/1958
Deposito del 24/11/1958; Pubblicazione in G. U. 29/11/1958
Massime associate alla pronuncia:  675  676  678


Titolo
SENT. 61/58 C. REGIONE SICILIA - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 21 MARZO 1958, ISTITUTIVA DI BORGATE O FRAZIONI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DEL VIGENTE ORDINAMENTO STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Alla stregua dei principi del vigente ordinamento statale, tuttora applicabile nella Regione siciliana, in mancanza di leggi organiche regionali, non puo' in nessun caso ritenersi consentito alla stessa Regione di "istituire", sia pure nel senso di "riconoscere", una borgata mediante legge perche', essendo la legge, per definizione, un atto di natura costitutiva, i cui effetti non possono essere modificati se non in virtu' di un nuovo atto di eguale natura, istituire una borgata mediante legge significa, tra l'altro, condizionare ad una nuova legge l'eventuale venir meno della borgata stessa, che l'ordinamento vigente condiziona invece a fattori esclusivamente naturali. Deve invece soltanto riconoscersi alla Regione il potere di determinare, nelle forme indicate nell'art. 364 T.U. 9 giugno 1954 n. 9, la denominazione di una borgata. La legge regionale siciliana approvata il 21 marzo 1958 e promulgata il 7 maggio successivo col n. 15, recante "istituzione della borgata Roccella in localita' anonima del Comune di S. Cataldo in provincia di Caltanissetta" e', pertanto, costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 16

Altri parametri e norme interposte