Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) - Procedura abilitativa semplificata (PAS) - Sospensione della PAS nelle aree interessate da progetti presentati per il rilascio dell'autorizzazione unica - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Parametro interposto inconferente - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 37 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che aggiunge il comma 5 nell'art. 14 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilendo la sospensione della procedura abilitativa semplificata (PAS) nelle aree interessate da progetti presentati per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. Il ricorrente invoca un parametro interposto inconferente, perché censura la sospensione della PAS affermando, in relazione a essa, l'applicabilità della norma che fissa il termine in relazione al procedimento di autorizzazione unica regionale, assunto che si rivela inesatto in quanto la PAS è disciplinata dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011. (Precedente citato: sentenza n. 156 del 2016).
Acclarato che il ricorso ha ben individuato il nucleo essenziale della censura, su cui si può esercitare il diritto di difesa della parte resistente, l'eventuale inconferenza dei parametri costituzionali ritualmente indicati, rispetto al contenuto sostanziale della doglianza, costituisce non già motivo di inammissibilità, ma piuttosto di infondatezza. (Precedente citato: sentenza n. 290 del 2009).