Ordinanza 63/1958 (ECLI:IT:COST:1958:63)
Massima numero 680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  18/11/1958;  Decisione del  18/11/1958
Deposito del 01/12/1958; Pubblicazione in G. U. 06/12/1958
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 63/58. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - ART. 8 LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1956, N. 6: VINCOLO VENTICINQUENNALE PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD USO ALBERGHIERO; ANNOTAZIONE DEL VINCOLO NELLA PARTITA TAVOLARE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 42 Cost., messo in relazione con l'art. 117 della stessa Costituzione e con l'art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1956, n. 6, contenente "nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera"). V. sent. n. 24 del 27 febbraio 1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26    co. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 29  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 9